Glossario
CASA CIRCONDARIALE
E' l'istituto penitenziario in cui sono detenuti i soggetti condannati
ad una pena definitiva di reclusione non maggiore ai 5 anni o che
devono scontare un residuo di pena.
CASA DI RECLUSIONE
E l'istituto penitenziario in cui sono detenuti i soggetti condannati
ad una pena definitiva di reclusione superiore ai 5 anni.
PENE ALTERNATIVE
Sono tali la libertà condizionata, la semilibertà, gli arresti
domiciliari: sono pene introdotte con la legge 689/81 e si pongono in
rapporto di sostituzione rispetto alla pena detentiva. Sono
incompatibili con la sospensione condizionale della pena stessa in
quanto di per sé rappresentano già una sorta di sospensione
condizionale.
Possono trovare applicazione nel momento dell’irrogazione, ovvero
dell'esecuzione della pena e si diversificano in base alla loro
funzione.
Nel nostro ordinamento le misure alternative introdotte sono:
affidamento in prova al servizio sociale (fuori dall'istituto per un periodo equivalente a quello della pena da scontare).
Viene concesso:
quando la pena detentiva inflitta non supera i tre anni in riferimento
alla personalità del soggetto, dopo un'osservazione di un mese;
semilibertà:
ovvero la concessione di trascorrere giorno fuori dall'istituto
partecipare ad attività istruttive, lavorative, o utili al sociale;
detenzione domiciliare:
consiste nell'espiare la pena presso la propria abitazione, altro luogo
di privata dimora o luogo pubblico di cura e assistenza.
E' ammessa se:
la pena della reclusione non supera i due anni o si tratta di arresto;
il condannato è donna in cinta, allattante o madre di prole di età inferiore ai tre anni;
persona in gravi condizioni di salute, persona oltre i 65 anni (se
inabile, anche parzialmente) o sotto i 21 anni per esigenze di salute,
studio, lavoro o famiglia;
non sia stata accertata l ’attualità collegamento con criminalità organizzata o di scelta di criminalità;
semidetenzione che comporta:
l'obbligo di trascorrere almeno 10 ore al giorno in un istituto situato
nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino; la
limitazione di taluni diritti quali ad esempio, il divieto di detenere
armi e la sospensione della patente di guida;
Sostituisce le pene detentive determinabili dal entro il limite di sei mesi;
libertà controllata:
ovvero il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, l'obbligo di
presentarsi almeno una volta al giorno presso il locale ufficio dì P.S.
nonché la limitazione di alcuni diritti e l’eventuale sottoposizione
del condannato ad interventi dei centri servizio sociale;
pena pecuniaria (multa o ammenda): che sostituisce la reclusione o l'arresto determinabile dal giudice nel limite di un mese.
DIFENSORE D'UFFICIO
E' l’avvocato che viene nominato (dal giudice, dal P.M. o dalla polizia
giudiziaria) quando l'imputato è rimasto privo del difensore di fiducia
o lo stesso non ne ha nominato alcuno. Viene scelto tra i difensori che
sì iscrivono negli appositi elenchi predisposti dal Consiglio
dell'Ordine Forense, al fine di garantire l'effettività della difesa
stessa.
La funzione del difensore d'ufficio cessa se viene nominato un difensore di fiducia.
UDIENZA
E’ la fase del processo in cui il P.M. (l'accusa) e l’imputato
personalmente (ovvero il suo difensore, se munito di procura speciale)
espongono, in contraddittorio, le loro ragioni dinnanzi al giudice.
ESPIAZIONE DELLA PENA
Consiste nella sottoposizione del soggetto alla pena detentiva, ovvero
alle misure alternative così come determinate dal giudice.
CODICE PENALE
E' l’insieme delle norme di diritto pubblico, che definiscono quei
particolari fatti illeciti per i quali sono commisurate conseguenze
penali, variabili in base alla personalità dell’autore del fatto.
Attualmente è in vigore il C.P. cosiddetto “Rocco” del 1930.
CODICE DI PROCEDURA PENALE
E’ l’insieme delle norme che regolano il processo penale.
EDUCATORE
E’ il soggetto preposto alla risocializzazione e al reinserimento dei detenuti nella comunità al di fuori del carcere.
PROFILO PSICOLOGICO
E’ l’insieme degli elementi che vengono raccolti dall’educatore in
relazione ai singoli detenuti e alla loro personalità: elementi che
serviranno, poi, alla concessione delle misure alternative e alla
sospensione dell’esecuzione della pena.
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