Immigrazione regolare. Domande e risposte
Chi è lo straniero extracomunitario?
Chi proviene da un Paese non aderente alla Comunità Europea, anche uno svizzero…
Come può entrare nel nostro paese?
Legalmente: per mezzo di un visto d’ingresso, o di richiesta d’asilo;
Abusivamente: ovvero da clandestino.
Quali forme di visto sono previste dalla Legge?
Per visite, affari e turismo, con una durata non superiore a tre mesi;
Per lavoro stagionale, con una durata non superiore a 6/9 mesi;
Corsi di studio o per formazione, con una durata non superiore a due anni;
Lavoro autonomo, subordinato a tempo indeterminato, per
ricongiungimenti familiari con una durata non superiore ai due anni.
Quali sono le condizioni per un ingresso regolare?
Presentarsi attraverso un valico di frontiera;
Essere in possesso di documenti di identità;
Esibire tutta la documentazione attestante e comprovante lo scopo e le
condizioni del soggiorno, inclusa la copertura economica per il
soggiorno ed un eventuale ritorno al paese di provenienza;
Essere munito di visto d’ingresso;
Non essere segnalato al S.I.S., ai fini della non ammissione;
Non essere considerato pericoloso per l’ordine pubblico.
N.B.:
Senza questi requisiti le Autorità di Frontiera provvedono al
respingimento, a meno che lo straniero non sia richiedente asilo, o
goda dello stato di rifugiato ovvero l’adozione di misure di protezione
per motivi umanitari, o non sussistano nei suoi riguardi eccezioni di
inespellibilità.
Quando l’ingresso è irregolare?
Quando si presenta senza i requisiti di Legge;
Si sottrae ai controlli di frontiera.
Cosa accade allo straniero privo di requisiti?
Il respingimento al valico, dalla Polizia di Frontiera, e rinviato allo Stato di provenienza;
Il respingimento con accompagnamento al valico, sempre dalla Polizia di
Frontiera, quando lo straniero è appena entrato in Italia e sorpreso
nei pressi del Confine, o quando viene rintracciato ed alloggiato
temporaneamente in strutture di accoglienza o in strutture sanitarie;
L’espulsione, a mezzo notifica del Decreto dal Pretore, quando si è
sottratto ad ogni tipo di controllo e trattenuto nel territorio senza
aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto con
l’intimazione a lasciare il paese entro 15 giorni da tale data.
N.B.:
L’espulso, ove non possa lasciare immediatamente il paese, verrà
trattenuto presso un Centro di Temporanea Permanenza, per il tempo
strettamente necessario a che ciò avvenga. Il Decreto di Espulsione
impedisce l’ingresso per un periodo di anni 5 in tutte le Nazioni della
Comunità Europea. La violazione di detto divieto è passibile di arresto
dai 2 ai 6 mesi.
Chi è il rifugiato e come può richiedere asilo?
È colui che, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del paese di
cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore,
avvalersi della protezione del paese stesso;
Oppure colui il quale, privo di cittadinanza e trovandosi fuori dal
paese in cui aveva residenza abituale, non può o non vuole tornarvi per
il timore di cui sopra;
Deve presentare istanza di riconoscimento dello status di rifugiato
alla Autorità di Polizia di Frontiera al momento dell’ingresso o
all’Ufficio Stranieri della Questura, se lo straniero a già fatto
ingresso in Italia.
Cosa deve attendersi il richiedente asilo?
Dopo la presentazione della domanda, la Questura rilascia un permesso di soggiorno temporaneo valido 30 giorni;
Effettuati i controlli da parte della Competenza Italiana, la Questura
ne rilascerà un altro con validità di 90 giorni, avente motivazione
“richiesta asilo politico”, questo permesso è rinnovabile;
Il richiedente a questo punto ha diritto a presentare domanda di
“contributo di prima assistenza” del valore di lire 34mila giornaliere
fino a un massimo di 45 giorni, il contributo non viene riconosciuto se
lo straniero ha mezzi propri di sussistenza o viene ospitato in centro
di accoglienza con spese a carico dello Stato o di Enti Locali;
I tempi di attesa per essere riconosciuto come rifugiato variano dai 15
giorni, previsti dalla normativa, fino ai 12/ 15 mesi nella realtà.
N.B.:
Il rifugiato non può in nessun caso svolgere attività lavorativa, fino
al momento del rilascio del riconoscimento del suo stato.
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