La legislazione internazionale
L’OIL
(Organizzazione Internazionale del Lavoro) ha sin dalla sua nascita nel
1919 prodotto trattati internazionali multilaterali per regolamentare
la partecipazione dei minori al mondo del lavoro. L’ultima Convenzione
è la n.182 emanata nel 1999, contro le peggiori forme di lavoro
minorile. Essa va ad aggiungersi alle Convenzioni sul lavoro minorile e
sul lavoro forzato. Tra queste, la Convenzione 138 sull’età minima,
considerata tra le convenzioni fondamentali dell’OIL, ha avuto sino ad
oggi 82 ratifiche da parte degli stati membri dell’OIL. Questa
normativa nasce dall’esigenza di adottare nuovi strumenti miranti alla
proibizione e all’eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile;
il raggiungimento di questo obiettivo richiede un’azione
omnicomprensiva e immediata che tenga conto dell’importanza
dell’istruzione di base gratuita e della necessità di sottrarre a tutte
queste forme di lavoro i minori provvedendo alla loro riabilitazione e
al loro reinserimento sociale, non dimenticando i bisogni delle
famiglie. Abbiamo più volte nominato “le forme peggiori di lavoro
minorile”. Ma quali sono le categorie comprese in questo insieme? Esse
sono quattro: la schiavitù (traffico di minori, lavoro forzato, servitù
per debiti,…), l’impiego nella prostituzione, l’ingaggio per attività
illecite (in particolare quelle legate allo spaccio degli stupefacenti)
e qualsiasi altro lavoro che rischi di compromettere la salute, la
sicurezza o la moralità del minore.
La Convenzione n.182 è completata dalla Raccomandazione n.190; la prima
non è vincolante dal punto di vista giuridico come la seconda, ma è
molto dettagliata e precisa in ogni sua parte. Essa definisce una lista
minima di categorie di lavori dannosi per la salute, la sicurezza o la
moralità dei bambini e prevede inoltre l’aggiornamento periodico di
dati statistici, l’inserimento della lista delle forme peggiori di
lavoro minorile tra i reati perseguibili dagli Stati ratificanti e
l’adozione di miglioramenti inerenti le infrastrutture scolastiche.
La Convenzione impegna gli Stati ad intensificare la cooperazione
internazionale in questo settore, anche attraverso il sostegno di
programmi di sviluppo economico e sociale, sradicamento della povertà e
promozione dell’educazione per tutti.
La Legislazione inerente questo tipo di tematica giunge alla
Convenzione n.182 dopo un lungo cammino iniziato nel lontano 1919. Non
sarà questa la sede per lo sviluppo e la descrizione di ogni singola
Convenzione precedentemente emanata; ci impegniamo però a citarle,
lasciando al vostro interesse personale la possibilità di sviscerarle…
- Convenzione sull’età minima – industria - n.5 (1919);
- Convenzione sull’età minima – lavoro marittimo - n.7 (1920);
- Convenzione sull’età minima – agricoltura - n.10 (1921);
- Convenzione sull’età minima – stivatori e fochisti - n.15 (1921);
- Convenzione sul lavoro forzato n.29 (1930);
- Convenzione sull’età minima – lavori non industriali - n.33 (1932);
- Convenzione (riveduta) sull’età minima – industria - n.58 (1936);
- Convenzione(riveduta) sull’età minima – lavoro marittimo - n.59 (1937);
- Convenzione(riveduta) sull’età minima – lavori non industriali - n.60 (1937);
- Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato - n.105 (1957);
- Convenzione sull’età minima – pescatori - n.112 (1959);
- Convenzione sull’età minima – lavori sotterranei - n.123 (1965);
- Convenzione sull’età minima - n.138 (1973).
L’Italia ha ratificato tutte le Convenzioni qui sopra elencate.
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